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Programma fabbisogno personale triennio 2010 / 2012

delibera di Giunta Comunale n. 137 del 14.10.2010

Programma fabbisogno personale triennio 2010/2012

COMUNE DI GUARDAVALLE

PROVINCIA DI CATANZARO

 

DELIBERA DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.   137   DEL  14/10/2010      

 

OGGETTO: “Programma triennale fabbisogno del personale 2010/2012. Modifica ed integrazione delibera G.C. n. 63/2010” -----

                L’anno DUEMILADIECI, addì QUATTORDICI del mese di OTTOBRE   nella Residenza Municipale, alle ore 18:00.

                Convocata a termine di Legge, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

ANTONIO                       TEDESCO

SINDACO-PRESIDENTE

SI

GIUSEPPE                      CARISTO

ASSESSORE

SI

LUCIO  ISIDORO          VALENTI

ASSESSORE

SI

GINO                               ORIGLIA

ASSESSORE

SI

AGAZIO                         GALATI GUIDO

ASSESSORE

SI

GIUSEPPE                      USSIA

ASSESSORE

SI

PAOLO                           SQUILLACIOTI

ASSESSORE

SI

 

                Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo LO MORO

                Assume la Presidenza il Sindaco – Dott. Antonio TEDESCO – il quale constatato il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO che:

- con delibera G.C. n. 63 del 19.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto il "programma triennale di fabbisogno del personale 2010/2013", prevedendo la copertura dei posti ivi specificati nella tempistica indicata nell'allegato "A" alla medesima delibera;

- la Giunta Comunale si riservava, nel predetto atto deliberativo, la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale di che trattasi, qualora si fossero verificati ulteriori pensionamenti od esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

RICHIAMATO l’articolo 14, commi da 7 a 10,del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che modifica profondamente la disciplina delle spese di personale contenuta nei commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 e nell’articolo 76 del D.L. n. 112/2008;

PRESO ATTO che, sotto il profilo della tecnica normativa, le disposizioni non costituiscono fonte normativa diretta, in quanto vanno a modificare le norme sopra richiamate;

CHE, in particolare: a) viene integralmente riscritto il comma 557 della legge n. 296/2006; b) viene abrogato l’ultimo periodo del comma 562 della legge n. 296/2006 (corrispondente all’articolo 3, comma 121, della legge n. 244/2007);
c) vengono abrogati alcuni commi dell’articolo 76 del d.Legge n. 112/2008 (commi 1, 2 e 5);

ATTESO che, per gli enti fuori Patto interno di stabilità, è confermato senza variazioni l’obbligo di non superare le spese di personale sostenute nell’anno 2004, con esclusione degli oneri dei rinnovi contrattuali  (comma 562, L. 296/2006);

CHE a decorrere dal 31 maggio 2010 non ci sono più le deroghe ai limiti di spesa di personale per tutte le tipologie di Enti;

CHE per gli enti soggetti a patto viene rafforzato l’obbligo di ridurre la spesa di personale rispetto all’anno precedente, calcolata in valori assoluti (questo principio di contenimento della spesa prevale su quello di riduzione dell’incidenza della spesa di personale sulle spese correnti, ora declassato a semplice strumento per ridurre la spesa);

CHE la riduzione tendenziale e costante della spesa di personale calcolata in valori assoluti può attuarsi alternativamente: a) attraverso la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di  personale sulle spese correnti a mezzo di un parziale reintegro dei cessati e/o di una riduzione del ricorso al lavoro flessibile; b) la riduzione incarichi dirigenziali o posizioni organizzative; c) la riduzione costi della contrattazione decentrata integrativa;

CHE, conseguentemente, spetterà ad ogni singolo  ente decidere autonomamente quale leva utilizzare per ridurre le spese;

RILEVATO che la manovra correttiva colpisce in modo particolare le politiche di reclutamento del personale e la possibilità, per gli enti locali, di assumere nuovo personale, occorrendo a tal fine distinguere due fase temporali: quella che va fino alla fine del 2010 e quella invece dal 1° gennaio 2011;

CHE, in particolare, gli Enti non soggetti al Patto, dal 31.05.2010 al 31.12.2010, possono continuare ad assumere entro il limite di spesa 2004 e delle cessazioni intervenute nell’anno precedente (ovvero dal 2006 alla luce della deliberazione n. 8/AUT/2008 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti,  assunta nell'adunanza del 12 maggio 2008, ove è chiarito che "l'espressione 'anno precedente' inserita nell'art. 1, comma 562, della legge finanziaria per il 2007, come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge finanziaria per il 2008, debba essere interpretata secondo il criterio che considera 'precedente' l'anno 2006, in quanto si tratta di espressione contenuta nella legge finanziaria per il 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2007 e, rispetto a tale data, è 'precedente' l'anno 2006" ), esclusa la mobilità;

CHE, inoltre, per tutti gli Enti, le assunzioni sono possibili solo qualora le spese di personale non superino il 50% delle spese correnti;

CHE, viceversa, a decorrere dal 1° gennaio 2011, se l'incidenza delle spese  di personale sulle spese correnti  è inferiore al 40%, vi è la possibilità di assumere solo entro il 20% della spesa dei cessati dell’anno precedente (a partire dal 2011), mentre se l'incidenza delle spese  di personale sulle spese correnti  è superiore al 40%, vige il divieto assoluto di assunzioni;

CONSIDERATO che, di fatto, dal 2011, per la stragrande maggioranza degli enti, diventerà pressoché impossibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;

CHE, in ogni caso, la mobilità è sempre ammessa secondo il principio di neutralità della stessa affermato sia dal Dipartimento di Funzione Pubblica che dalla Corte dei Conti;

DATO ATTO che la rinnovata normativa in materia assunzionale comporta la necessità di una compiuta rideterminazione della vigente programmazione triennale del fabbisogno di personale;

CHE, del pari, è necessario integrare il quadro dei dipendenti cessati, rispetto a quello esemplificato nel corpo della citata delibera n. 63/2010, essendo nel frattempo intervenuti tre ulteriori pensionamenti, configurandosi alla data odierna il seguente prospetto:

n

Cognome e nome

Profilo professionale

Area

Categoria

Categoria Economica

Cessazione Servizio

1

Squillacioti Giuseppe

Istruttore Amministrativo

AA.GG.

C

C5

30/06/2006

2

Campagna Gennaro

Operatore Polizia Municipale

P.M.

C

C5

30/11/2006

3

Geracitano Luigi

Istruttore Amministrativo

Anag – Stato Civile

C

C5

30/06/2007

4

Vetrano Antonio

Autista

AA.GG.

B

B6

31/03/2008

5

Geracitano Raffaele

Dattilografo

AA.GG.

B

B5

30/06/2009

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