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ORDINANZA PULIZIA FOSSI, CANALI, SCARPATE, CIGLI. AREE E TERRENI PRIVATI

 ORDINANZA PULIZIA FOSSI, CANALI, SCARPATE, CIGLI. AREE E TERRENI PRIVATI

 COMUNE DI GUARDAVALLE – (88060 Catanzaro) Via R.Salerno – (Tel. 0967/82067- Fax 0967/82291 - P.I. 00400390795)

Mail: comunediguardavalle@libero.it
COMUNE DI GUARDAVALLE 88060(PROVINCIA DI C ATANZARO) <><><> Prot. n.62 del 16.08.2012 ORDINANZA PULIZIA FOSSI, CANALI, SCARPATE, CIGLI. AREE E TERRENI PRIVATI
IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza emette la seguente Ordinanza: Premesso che in relazione agli eventi alluvionali verificatesi negli ultimi anni nella provincia di Catanzaro e in particolare sul territorio del comune di Guardavalle, a seguito di specifici accertamenti e sopralluoghi, è stato evidenziato dagli uffici competenti, che le cause principali degli smottamenti e delle frane, che in modo diffuso si sono registrati su tutto il territorio comunale, sono, in parte, da attribuirsi alla mancata regimentazione delle acque superficiali, alla mancata pulizia dei fossi, dei canali, dei torrenti, dall’abbandono del territorio agricolo e dall’ indiscriminato deposito lungo i torrenti, fossi e burroni di rifiuti di ogni genere; Che lo scorrimento incontrollato delle acque superficiali, associato all’anomalo comportamento pluviometrico, determina, nei casi di piogge intense e prolungate, l’innesco di fenomeni erosivi che in tempi brevissimi provocano smottamenti, frane, colate detritiche che mettono a rischio la salute e l’incolumità delle persone e dei beni; Accertato che a seguito degli ultimi eventi alluvionali del novembre 2011 sull’intero territorio comunale si sono registrati ingenti danni che hanno interessato le infrastrutture pubbliche (fognature, strade, acquedotti, ecc.) nonché i beni privati (fondi agricoli, fabbricati rurali, ecc); Che anche allora è stato provato come spesso la causa degli smottamenti, delle colate detritiche e delle frane è direttamente collegata alla cattiva e in molti casi inesistente regimentazione e canalizzazione delle acque meteoriche superficiali, alla mancata manutenzione dei compluvi e dei sistemi torrentizi che lasciano scorrere l’acqua sui terreni privati per riversarsi sulle strade pubbliche; Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento, anche al fine di sensibilizzare e responsabilizzare i proprietari di terreni privati in relazione alla delicata problematica in questione, nonché per interessare nel presente procedimento, per quanto di specifica competenza, tutte le altre autorità preposte; Che tale provvedimento è finalizzato a contrastare tutti quei fenomeni di abbandono e/o incuria da parte dei privati di molte aree e appezzamenti di terreni agricoli; Considerato che risulta quanto mai indispensabile e necessario effettuare idonei e tempestivi interventi di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che possono essere causa di dissesti idrogeologici che possono rappresentare pericolo alla pubblica e privata incolumità; Che a tal proposito occorre mantenere funzionante e/o ripristinare l’originaria sede degli scarichi a cielo aperto, (Fossi, Canali, Solchi naturali, Fossette del reticolo superficiale, ecc) nonché provvedere alla pulizia dei torrenti, delle incisioni naturali, dei compluvi, ecc; Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all’ ex art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i; Richiamato l’art.54 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Visto il D.Lvo n. 152/2006 e s.m.i “Norme in materia ambientale” Visto gli articoli n. 913, 915, 916 e 917 del codice civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d’acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d’’acqua e agli utilizzatori degli stessi;
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Visto lo statuto Comunale;
O R D I N A
Alla generalità dei proprietari delle aree e dei terreni agricoli (coltivati e non), prossimi ai nuclei abitati e/o alle case sparse, nonché confinanti con le strade (Statali, Provinciali, comunali, agricole, interpoderali), i sentieri, e le vie di comunicazione in genere e a tutti gli interessati a qualsiasi titolo. Art.1. I proprietari dei terreni soggetti al deflusso delle acque proveniente, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti. Art. 2. I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado da smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadono o permangono sulla sede stradale; Art. 3. I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati, di norma ad impedire in qualsiasi modo che le acque provenienti dai fondi, invadano la sede stradale provocando danni al sedime ed alle sue pertinenze,salvo il verificarsi di venti di portata straordinaria; Art. 4. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi, canali privati, incisioni naturali, compluvi naturali, e qualsiasi altro sistema di raccolta e deflusso di acque meteoriche è fatto obbligo acchè tali fossi e canali e le loro pertinenze (argini, paratoie, ecc) vengano tenuti costantemente sgombri da vegetazione spontanea e da detriti. E’ fatto obbligo di recapitare le acque convogliate sui fondi rustici privati nei corsi d’acqua naturali idonei più prossimi. Art. 5. Le tombinature private effettuati per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombere. Art. 6. E’ Vietato qualunque atto, fatto o opera che possa alterare, modificare, interrompere lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all’uso cui sono stati destinati i fossi o i canali, ed i loro accessori e manufatti ( Argini, paratoie, tombinature, ecc) o anche indirettamente degradare danneggiare qualsiasi infrastruttura di raccolta, regimentazione e canalizzazione delle acque meteoriche. E’ vietato modificare o alterare il percorso di fossi di scolo, canali, incisioni, compluvi ecc. cosi da provocare conseguenze negative nel libero deflusso dell’acqua. Tutti i proprietari di fabbricati rurali, cascinali, depositi, e/o costruzioni di qualsiasi genere, natura e consistenza che determinano impermeabilizzazione di territorio sono obbligati a provvedere, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione della presente, alla raccolta, regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche con scarico nel più vicino e idoneo sistema di deflusso delle acque. Art. 7. E’ fatto obbligo provvedere al taglio dell’erba e della vegetazione in genere, la regolazione delle siepi, taglio dei rami delle alberature e piante la rimozione dello sfalcio nonchè dei rifiuti proveniente da tale attività nelle aree e terreni privati prospicienti aree pubbliche o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico e/o di pubblico passaggio; Art. 8. E’ fatto obbligo regolare , sagomare, le scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico e/o di pubblico passaggio:
DISPONE
Che i suddetti interventi di pulizia finalizzati prevalentemente a favorire il regolare deflusso delle acque e la loro immissione nei fossi, canali e/o scarichi principali dovranno essere tutti effettuati annualmente entro e non oltre il 30 agosto in modo di garantire la perfetta manutenzione dei luoghi prima dell’arrivo delle piogge autunnali e invernali. Per il corrente anno tutti gli interventi di pulizia di cui alla presente Ordinanza, se non già eseguiti, devono essere eseguiti entro il termine perentorio del 31.12.2012. AVVERTE Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.
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La violazione della presente Ordinanza Sindacale è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da ( €. 25.00 a €. 500.00) previste dal D.lgs n. 267/2000 art. 7 bis e s.m.i e da (€. 148,00 a €. 594,00) previste dal codice della strada; Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termina di 60 giorni dalla notificazione, ( L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termina di 120 giorni dalla notificazione ( D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i)
DISPONE
La divulgazione del presente provvedimento attraverso:
1. L’affissione all’Albo Pretorio dell’Ente;
2. L’invio ai mezzi di informazione locale;
3. L’inserimento sul sito ufficiale dell’Ente;
4. La trasmissione di copia della presente Ordinanza a:
5. Al Responsabile dell’area Tecnica Comunale;
6. Al Comando di Polizia Municipale;
7. Al Comando Stazione Carabinieri di Guardavalle;
8. Al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
IL SINDACO Ach. Giuseppe TEDESCO
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