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REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

 PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

 COMUNE DI GUARDAVALLE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

 

ORIGINALE/COPIA

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 11

DEL 03 LUGLIO 2012

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO -

 

L’anno DUEMILADODICI, il giorno TRE del mese di LUGLIO, alle ore 19,00, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avviso scritto  in data 26/06/2012 e 27/06/2012 si è riunito, sotto la Presidenza del Dott. Vincenzo PASSARELLI – Presidente –  il Consiglio Comunale con l’intervento dei sigg. :

 

Cognome  

Nome

Presente

Assente

 

TEDESCO

Giuseppe

X

 

 

MONTEPAONE

Francesco

X

 

 

PURRI

Antonio

X

 

 

CICINO

Giovanni

X

 

 

COSCIA

Antonio

X

 

 

EMANUELE

Agazio

X

 

 

CHIERA

Ilario

X

 

 

LUCIFERO

Nicola

 

X

 

PASSARELLI

Vincenzo

X

 

 

TEDESCO

Antonio

 

X

 

USSIA

Giuseppe

 

X

 

SCOLERI

Antonio

 

X

 

CARISTO

Giuseppe

 

X

 

 

8

5

 

Assiste il Segretario Comunale Dssa Francesca Rotiroti

Il Presidente, constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 8  su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l’adunanza è legale, DICHIARA aperta la seduta.

La seduta è pubblica

 

Il Consiglio Comunale

 

 

PREMESSO:

- che il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23/03/2011, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", all'art. 4 ha previsto, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni ed i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, la possibilità di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio;

- che le entrate del Comune di Guardavalle derivano, in via generale, da prelievi che incidono solo sui cittadini Guardavallesi, anche se finanziano servizi di cui usufruiscono allo stesso modo soggetti che non contribuiscono all'equilibrio di bilancio di questo comune;

CONSIDERATO che il Comune di Guardavalle è inserito tra i territori turistici RITENUTO che l'istituzione dell'imposta in parola possa rappresentare, per gli enti locali, un'interessante opportunità per incrementare ulteriormente la promozione e la valorizzazione del territorio e delle sue attrattive, offrendo migliori e maggiori servizi alla platea di turisti che verranno a soggiornare nell'intero territorio di competenza di questo comune, in particolare nelle località marine;

CONSIDERATO che tale contributo sarà versato da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive presenti nel territorio comunale secondo criteri di proporzionalità ed in relazione alle tipologie ed alle classificazioni delle strutture stesse, così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/11;

RICHIAMATO, inoltre, il D.M. del 16/03/2011 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2011 è stato differito al 30/06/2011;

TENUTO CONTO dell'art. 52 "Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni" del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale:

- le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti:

- i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

RAVVISATA, quindi, la necessità di approvare l'istituendo Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno 

VISTI:

- il D.Lgs. n. 23/2011;

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

Con voti  favorevoli UNANIMI  e la presenza di n. 8 Consiglieri presenti e votanti

 

 DELIBERA

 

1) DI ISTITUIRE, a decorrere dall'anno 2012, l'Imposta di Soggiorno ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale e nelle località marine;

 2) DI APPROVARE il "Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, indicante, tra l'altro, criteri e modalità di applicazione dell'imposta e l'individuazione dei meccanismi di riscossione della stessa;

 3) DI STABILIRE che il relativo gettito sarà destinato a finanziare interventi in materia di promozione del territorio e servizi socio/assistenziali/culturali.

 4) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Finanziario tutti gli adempimenti necessari per rendere noto alla cittadinanza ed alle strutture ricettive del territorio l'istituzione e la regolamentazione della nuova imposta di soggiorno;

 5) DI INOLTRARE alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze copia conforme del presente provvedimento entro 30 giorni dalla data in cui sarà divenuto esecutivo, comprensiva di richiesta di pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di adozione del Nuovo Regolamento sull'Imposta di Soggiorno, così come disposto dall'art. 52 c. 2 del D.Lgs. n. 446/1997;

6) DI DICHIARARE il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, con voti UNANIMI FAVOREVOLI;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI GUARDAVALLE

Provincia di Catanzaro

 

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI

SOGGIORNO NEL COMUNE

DI GUARDAVALLE

 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 11 DEL 03.07.2012

 

 

Articolo 1

Presupposto dell’ imposta

1. Presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive all’area aperta – campeggi,agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di

Guardavalle.

2. Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare interventi per la promozione sociale-culturale, turistica del territorio.

 

Articolo 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all’articolo 1 e non risulta iscritto nell’anagrafe del Comune di Guardavalle.

 

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età.

2. I proprietari di immobili che pagano l’ICI al Comune di Guardavalle;

3. Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva come individuati dall’art. 1;

4. Gli appartenenti alle forze dell’ordine che soggiornano per esigenze di servizio;

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