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DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

 DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DISSESTO FINANZIARIO - INSEDIAMENTO  - PIANO DI LAVORO

 DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 Febbraio 2013 ai sensi dell’art. 252 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.

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Atto n. 01/2013/O.S.L.                                                                                                                                                                                 del 15 Marzo 2013

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Oggetto: Dissesto finanziario – Insediamento – Piano di lavoro

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L’anno Duemilatredici, il giorno quindici del mese di Marzo, alle ore 11,00, nella casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Giordano Aldo Vittorio Ettore

Alla presenza del Commissario Straordinario dell’Amministrazione Comunale di Guardavalle Dott.ssa Costanza Pino;

PREMESSO:

Ø  Che il Comune di Guardavalle, con delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 08/Gennaio/2013, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;

Ø  Che con D.P.R. in data 20/02/2013, è stato nominato il Commissario Straordinario di liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;

Ø  Che in data 13 Marzo 2013 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione;

Ø  Che, ai sensi dell’art. 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, l’insediamento presso l’Ente deve avvenire entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

SI DA’ ATTO CHE:

Ø  In data odierna l’Organo anzidetto si è regolarmente insediato;

Ø  L’Organo straordinario della liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell’Ente;

Ø  Seppur straordinario, è un organo del Comune, finalizzato all’interesse pubblico generale, non è organo dello Stato e, di conseguenza, non può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio, può decidere se avvalersi dei legali dell’Ente o procedere ad apposito incarico;

Ø  L’Organo straordinario della liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell’Ente; è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell’attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell’articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi;

·             Successivamente l’O.S.L. stabilisce che il funzionamento del suddetto Organo sarà ispirato:

Ø  Ai principi di cui al Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali che, alla parte II, titolo VIII, disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

Ø  Alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;

Ø  Alle norme del codice civile che, per analogia, possano interessare l’attività del Commissario;

·             Di richiedere alla Amministrazione:

Ø  la disponibilità di idonei locali per l’espletamento del proprio mandato, nonché di garantire l’accesso a tutti gli atti dell’Ente;

Ø  le attrezzature strumentali ed il personale necessario da individuarsi con separato e formale atto.

 

L’O.S.L., inoltre:

Ø   prende atto che, ai sensi del comma 2° dell’articolo 254 del T.U.E.L., dalla data odierna decorrono i termini per la pubblicazione dell’avviso dell’avvio della procedura di liquidazione;

Ø   richiede all’Amministrazione una relazione dalla quale, a seguito della dichiarazione di dissesto, risulti la situazione economico finanziaria alla data odierna del Comune ai fini della successive incombenze dell’O.S.L.;

Ø   si riserva di adottare appositi provvedimenti per la definizione dell’assetto organizzativo di supporto eventualmente non reperibile all’interno della struttura del Comune, adeguandolo man mano che se ne verificherà l’effettiva necessità e relativa consistenza in modo che risulti dedicata, semplice, snella, funzionale e concretamente operativa;

Ø   dà atto che il piano di lavoro che intende adottare prevede nell’immediato l’avvio, in collaborazione con l’Amministrazione, del processo di rilevazione dello stato di fatto “ex interno” in tutte le sue componenti;

Ø   in base all’art. 252, comma 4°, del Testo Unico ha “competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” e, nel caso specifico, entro il 31 Dicembre 2011 e provvede alla:

1.         rilevazione della massa passiva;

2.         acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;

3.         liquidazione e pagamento della massa passiva.

Ø   La massa passiva di propria competenza, ai sensi dell’art. 254, comma 3°, del Testo Unico, contempla le seguenti tipologie:

1.         Debiti di bilancio al 31 Dicembre 2011;

2.         Debiti fuori bilancio al 31 Dicembre 2011;

3.         Debiti derivanti da procedure estinte;

4.         Debiti da transazioni.

Ø   La determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base di:

1.         Fondo di cassa alla data del 31/12/2011, rideterminato alla data odierna con le riscossioni dei residui attivi effettuati dall’Ente;

2.         Residui attivi certi e revisionati dall’Ente, ancora da riscuotere alla data odierna;

3.         Rate di mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall’Ente e confermati dall’Istituto erogante;

4.         Altre entrate, quali ad esempio: entrate straordinarie, entrate da recupero evasione, fitti, interessi attivi sul conto della liquidazione, risorse da recuperare in via giudiziale, risorse percepite da terzi illegittimamente o illecitamente, proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile non indispensabile;

5.         Proventi dalla cessione di attività produttive;

6.         Risorse finanziarie da recuperare nel bilancio corrente e nei bilanci futuri dell’Ente, recuperate anche attraverso la contrazione di mutui a carico della gestione ordinaria;

7.         Eventuali quote degli avanzi di amministrazione non vincolati;

8.         Eventuali contributi straordinari.

Si da atto che non è stabilito alcun termine per l’avvio delle procedure dirette all’accertamento della massa attiva e, conseguentemente, decide di acquisire tutti i dati relativi al sistema delle entrate, anche dai concessionari, dagli agenti di riscossione e dalle strutture dell’Ente. In particolare, si richiede la disponibilità di un funzionario di ragioneria, esperto nei tributi che, acquisite le banche dati, provveda ad avviare i possibili incroci onde determinare la consistenza delle entrate tributarie e gli eventuali margini di manovra per il periodo ante 31 dicembre 2011.

 

L’Organo Straordinario di Liquidazione invita il Segretario Comunale a voler trasmettere al presente delibera:

a)            Al Sig. Prefetto di Catanzaro;

b)           Al Revisore dei Conti – Sede;

c)            Ai Responsabili dei Servizi dell’Amministrazione Comunale – Sede;

d)           Al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali e Risanamento degli Enti Dissestati – Roma.

 

Il Segretario Comunale curerà la pubblicazione del presente atto.

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente delibera è immediatamente eseguibile.

 

Letto e sottoscritto

 

L’Organo Straordinario di Liquidazione                               Il Commissario Straordinario

      (Giordano Aldo Vittorio Ettore)                                        Dott.ssa Costanza Pino  

 

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