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delibera C.S. tariffe IMU anno 2013
Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251, comma 1, del D.lgs. 267/2000 –Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare nell’anno 2012
DELIBERA
la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1) Per i motivi espressi in premessa, di applicare a titolo di IMU per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni:
- Aliquota di base 1,06 %;
- Abitazione principale e relative pertinenze Aliquota dello 0,6 %;
L’aliquota relativa all’abitazione principale e alle sue pertinenze si applica anche alla fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire “soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale” –
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3- bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l’aliquota è stabilità nella misura dello 0,2 %;
- Detrazione per Abitazione principale € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00;
- Tale detrazione, si applica anche alla Fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire “soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”, si applica, altresì, alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.lgs. 504/92 - (abitazioni ATERP-IACP regolarmente assegnate, abitazioni di cooperative a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari);
2) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
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